Il tuo bambino piange e i condomini si lamentano: cosa fare? Qual è la responsabilità dei genitori?

Tra i motivi più comuni che generano liti e lamentele in un condominio ci sono i rumori provenienti dagli altri appartamenti quali, ad esempio, il pianto del bambino che, se tollerato, per ovvie ragioni da mamma e papà, non altrettanto potrebbe esserlo dai vicini di casa, i quali, al di là delle espressioni di tenerezza o di comprensione manifestate in ascensore o sulle scale, potrebbero rivolgersi ad un avvocato per informarsi se, a livello legale, è possibile fare qualcosa.

Di seguito, verrà esposta una breve guida che vi indicherà le soluzioni più opportune da adottare qualora, in veste di genitori del neonato ovvero di vicini di casa, doveste trovarvi ad affrontare una situazione di tal genere.

 

Tuo figlio piange e gli altri condomini si lamentano: cosa puoi fare?

Quando queste lamentele sono collegate al comportamento di un bambino, che soprattuto se in tenerissima età, è un soggetto privo di capacità di controllo sui propri istinti, la responsabilità si sposta sui suoi genitori.

In che modo?

In particolare, questi ultimi potrebbero essere chiamati ad attivarsi per limitare le “molestie” dovute al pianto del figlio. Tanto potrebbe addirittura significare per i genitori l’onere di eseguire delle opere di insonorizzazione delle pareti divisorie fra le proprietà, quando, nello specifico, si ha a che fare con appartamenti i cui muri divisori sono particolarmente sottili e agevolano una facile propagazione delle onde sonore.

Infatti, fermo restando che non si vuole negare ai bambini il diritto di giocare e divertirsi, non si deve comunque dimenticare che, se si vive in un condominio, è necessario, per una civile e serena convivenza, rispettare chi studia, lavora o riposa, giungendo ad un giusto bilanciamento dei valori in gioco.

Cosa fare se a piangere è il bambino dei vicini?

In primis, va certamente rilevata l’importanza di adattare le proprie esigenze di quiete con una certa tolleranza, valutata la natura imprescindibile dei bisogni e dei diritti del minore, alla luce di quel principio di solidarietà sociale, che va ben oltre la inflessibile regola del diritto e che opera tanto più quando si ha a che fare con diritti di bambini o di individui particolarmente deboli.

Se però il rumore diventa insopportabile, bisogna distinguere i casi in cui questa situazione possa avere rilevanza solo a livello penale o anche civile.

Innanzitutto va chiarito che  quando viene oltrepassata la soglia della tollerabilità di un’immissione acustica, non si può sempre invocare l’intervento dei carabinieri. Infatti, un eventuale intervento di questo ultimi è giustificato solo se il numero dei soggetti potenzialmente infastiditi è tale da integrare il reato di disturbo alla quiete pubblica che sussiste unicamente quando ad aver subito la molestia sia sta gran parte del palazzo o del vicinato.

Dunque, se non è configurabile il reato, e non si riesce a trovare un accordo con il vicino, l’alternativa è avviare una procedura per chiedere un risarcimento del danno, rivolgendosi al giudice che sarà chiamato a contemperare le diverse esigenze e a risolvere la controversia può effettivamente valutare se quel rumore supera la soglia di “normale tollerabilità”. Il giudice può avvalersi, a tal fine, dell’ausilio di un consulente tecnico d’ufficio da lui stesso nominato che valuterà l’eventuale incidenza del rumore del pianto sugli appartamenti adiacenti, tenendo conto delle condizioni concrete dei luoghi, delle attività abitualmente esercitate in un determinato contesto geografico e delle abitudini della popolazione locale.

Il disturbo del riposo nel condominio

Il nostro ordinamento giuridico tutela i rapporti di vicinato laddove stabilisce che in un edificio condominiali non 

devono essere tenuti comportamenti o praticate attività che possano turbare la tranquillità della vita quotidiana ed, in particolare, quella notturna.

A tal proposito, la normativa di riferimento è contenuta nell’art. 844 c.c. con cui il legislatore tutela i soggetti che subiscono immissioni di fumi, vibrazioni e rumori ovvero propagazioni provenienti dalla proprietà vicina, potendo trattarsi tanto di immissioni provocate da attività di produzione quanto di immissioni provenienti da abitazioni civili, come spesso accade nell’ambito condominiale.

Ne deriva, quindi, che i rumori, quali il pianto del bambino, acquistano rilevanza giuridica solo quando superano la cosiddetta “normale tollerabilità”.

Cosa significa “normale tollerabilità”?

I Tribunali hanno, con varie sentenze, fornito la definizione di “rumore intollerabile” identificandolo in tutte quelle fonti acustiche che superano di 3 decibel il rumore di fondo. In questo caso, per valutare il superamento o meno della normale tollerabilità, sarà opportuno fare un confronto tra il livello medio dei rumori di fondo di una determinata zona con quello del rumore oggetto di lite.

Vuoi rimanere sempre aggiornato? Iscriviti alla nostra Newsletter

 

Scrivi qui il tuo messaggio

    Dichiaro di aver letto e accettato la Privacy Policy